IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994,  n.  286,  emanato  in
attuazione  della  direttiva  91/497/CEE  che  modifica e codifica la
direttiva  64/433/CEE,  e  della   direttiva   91/498/CEE,   entrambe
concernenti  problemi sanitari in materia di produzione ed immissione
sul mercato di carni fresche;
  Vista la direttiva 95/23/CE che modifica  la  direttiva  64/433/CEE
relativa  alle  condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione
sul mercato di carni fresche;
  Considerato che la direttiva 95/23/CE  apporta  modifiche  tecniche
alla  direttiva 64/433/CEE come modificata dalle direttive 91/497/CEE
e 91/498/CEE, attuate con il citato decreto legislativo n. 286/1994;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente  il
coordinamento  delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento  interno  agli
atti normativi comunitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, e' aggiunta la seguente lettera:
   " o) centro di reimballaggio: un laboratorio di sezionamento o  un
deposito   frigorifero   in   cui  si  effettuano  le  operazioni  di
raggruppamento e/o di reimballaggio di carni  confezionate  destinate
all'immissione sul mercato.".
  2.  L'art.  4  del  decreto  legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e'
modificato nel modo seguente:
    a) al comma 1, lettera f), il punto 1) e' cosi' sostituito:
    "1) da un documento di accompagnamento commerciale che deve:
     - essere rilasciato dallo stabilimento di spedizione;
     - oltre alle indicazioni previste all'allegato I,  capitolo  XI,
punto  50,  recare  il  la  riproduzione  prestampata  del  numero di
riconoscimento veterinario dello stabilimento riconosciuto e, per  le
carni   congelate,   recare  chiaramente  l'indicazione  del  mese  e
dell'anno di congelazione;
     - per le carni destinate alla Finlandia ed alla  Svezia,  recare
una  delle  indicazioni  previste  all'allegato  IV,  parte IV, terzo
trattino;
     - essere conservato dal destinatario per poter essere presentato
all'autorita' competente, su richiesta di quest'ultima. Se si  tratta
di  dati  informatici,  questi  devono essere stampati a richiesta di
detta autorita'.";
    b) al comma 1, lettera f), e' aggiunto il seguente punto 3):
    "3) da  un  attestato  sanitario,  da  presentarsi  su  richiesta
dell'autorita' competente dello Stato membro di destinazione, qualora
le  carni  siano  destinate  ad essere esportate verso un Paese terzo
dopo trasformazione. Le spese sostenute per  tale  attestato  sono  a
carico degli operatori.";
    c) al comma 2 il testo della parte introduttiva e' sostituito dal
seguente:
  "  2.  Le pezzature di carni inferiori a quelle di cui al comma 1 o
le carni disossate, siano esse confezionate o meno, devono:";
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 3) Le frattaglie devono provenire da un macello o laboratorio  di
sezionamento  riconosciuto e soddisfare le condizioni di cui ai commi
1 e 2.";
    e) al comma 4, lettera b), e' aggiunta la seguente frase:
  "In tal caso, il numero di riconoscimento veterinario deve figurare
sul documento di accompagnamento commerciale.";
    f) e' aggiunto il seguente comma 7):
  " 7) Le carni fresche che sono disimballate e  reimballate  in  uno
stabilimento diverso da quello in cui sono state confezionate devono:
     a) rispondere ai requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4;
     b)   essere   disimballate   e   reimballate  in  un  centro  di
reimballaggio  che  soddisfi  i  requisiti  di  cui  all'allegato  I,
capitolo I, riconosciuto ai sensi dell'art. 13.".
  3.  All'art.  5  del  decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, i
commi 1, 2, 8 e 10 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
  " 1. Gli impianti di macellazione di capacita' limitata sono quelli
non  in  possesso  dei   requisiti   prescritti   per   ottenere   il
riconoscimento  di cui all'art. 13; essi possono macellare un massimo
di 1.000 capi bovini equivalenti (UGB) all'anno e comunque non  oltre
20 UGB alla settimana.".
  "  2. Un UGB corrisponde ad un capo bovino adulto o a due vitelli o
ad un solipede o a cinque suini o a dieci ovini o caprini o  a  venti
agnelli,  capretti  o  suinetti  di  peso  vivo  inferiore a quindici
chilogrammi.".
  " 8. Le carni prodotte negli impianti di  cui  al  comma  1  devono
essere   riservate   alla   vendita   diretta  ai  consumatori  o  ai
dettaglianti, al sezionamento in impianti di cui all'art.  6  o  alla
trasformazione,  esclusivamente nel territorio nazionale; esse devono
essere  accompagnate  durante  il  trasporto  da  un   documento   di
accompagnamento  commerciale  recante  le  indicazioni  contenute sul
bollo sanitario, documento che deve  essere  conservato  a  cura  del
destinatario  per  un  periodo  minimo  di  un  anno per poter essere
presentato,  a  richiesta,  al  servizio  veterinario  della   unita'
sanitaria  locale, e devono essere depositate in condizioni igieniche
soddisfacenti  in  conformita'  alle  disposizioni  dell'allegato  I,
capitolo  XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma e del punto 67
e del capitolo XV, punto 69, eccettuati  i  requisiti  relativi  alle
carni fresche importate, e dei punti 71, 72 e 73.".
  "  10. Gli impianti di cui al comma 1 non in attivita' al 29 maggio
1994 ed in possesso dei requisiti di cui al comma  3  possono  essere
autorizzati   ai   sensi   della   legge  30  aprile  1962,  n.  283,
dall'autorita' sanitaria competente secondo le  vigenti  disposizioni
previo assenso della regione o provincia autonoma.".
  4.  All'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, sono
aggiunti i seguenti commi 12 e 13:
  " 12. Entro il limite di 1.000 UGB all'anno di cui al  comma  1  il
veterinario   ufficiale   puo'   consentire  di  derogare  al  limite
settimanale  previsto  nello  stesso  comma  per  tener  conto  della
necessita'  di  macellare  gli  agnelli ed i capretti nel periodo che
precede  le  festivita'  religiose  a  condizione  di  essere  sempre
presente  all'atto  della macellazione, che i requisiti in materia di
igiene  siano  rispettati  e  che  le  carni  non  siano  oggetto  di
congelamento prima dell'immissione sul mercato.".
  "  13.  Previo  conforme  parere  della Commissione delle Comunita'
europee il Ministero della sanita' puo' autorizzare i macelli situati
in zone che presentano particolari difficolta' di ordine geografico e
di approvvigionamento a macellare 2.000 UGB all'anno.".
  5. All'art. 6 del decreto legislativo 18 aprile  1994,  n.  286,  i
commi 1, 2, 5 e 7 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
  " 1. I laboratori di sezionamento di capacita' limitata sono quelli
non   in   possesso   dei   requisiti   prescritti  per  ottenere  il
riconoscimento di cui all'art. 13; in essi  possono  essere  prodotte
carni  disossate  in quantita' non superiore alle cinque tonnellate a
settimana ovvero l'equivalente di carni con osso.".
  " 2. I laboratori di cui al  comma  1  devono  essere  in  possesso
almeno   dei   requisiti   igienico-sanitari  e  strutturali  di  cui
all'allegato II, capitolo I. Le disposizioni di cui  all'allegato  I,
capitolo  V,  capitolo  VII,  punto  38,  capitolo  IX - eccettuati i
requisiti di temperatura del locale previsti al punto 46, lettera  c)
seconda  frase  - e capitolo X, punto 48 si applicano alle operazioni
di deposito e sezionamento.".
  " 5. Le carni prodotte nei laboratori di  cui  al  comma  1  devono
essere  riservate  esclusivamente  al  mercato nazionale; esse devono
essere  accompagnate  durante  il  trasporto  da  un   documento   di
accompagnamento  commerciale  recante  le  indicazioni  contenute nel
bollo sanitario, documento che deve  essere  conservato  a  cura  del
destinatario  per  un  periodo  minimo  di  un  anno per poter essere
presentato,  a  richiesta,  al  servizio  veterinario  della   unita'
sanitaria  locale,  e  devono  essere  depositate  e  trasportate  in
condizioni igieniche soddisfacenti in conformita'  alle  disposizioni
dell'allegato  I,  capitolo  XIV,  punto  66, primo, secondo e quarto
comma, punto 67 e del capitolo XV, punto 69, eccettuati  i  requisiti
relativi alle carni fresche importate, e punti 71, 72 e 73.".
  "  7.  I laboratori di cui al comma 1 non in attivita' al 29 maggio
1994 ed in possesso dei requisiti di cui al comma  2  possono  essere
autorizzati   ai   sensi   della   legge  30  aprile  1962,  n.  283,
dall'autorita' competente  secondo  le  vigenti  disposizioni  previo
assenso della regione o provincia autonoma.".
  6.  All'art.  9 del decreto legislativo 18 aprile 1994, numero 286,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, lettera b), dopo il termine  "sarcosporidiosi"  e'
aggiunto "macroscopicamente evidente";
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma 6:
  "  6. Per quanto riguarda le carni destinate alla Finlandia ed alla
Svezia si applicano le seguenti disposizioni:
    a)  le  spedizioni  di  carni  sono   sottoposte   ad   un   test
microbiologico  a  campione  effettuato nello stabilimento di origine
secondo le modalita' stabilite in sede comunitaria;
    b) il test di cui alla lettera a) non si effettua  per  le  carni
destinate ad uno stabilimento per essere pastorizzate, sterilizzate o
per  essere  sottoposte  ad  un  trattamento  equivalente;  fino al 1
gennaio 1998 si applicano le norme previste dal  programma  operativo
applicato dalla Finlandia e dalla Svezia per quanto riguarda le carni
originarie dagli stessi Paesi;
    c)  il test di cui alla lettera a) non e' effettuato per le carni
originarie  di  uno  stabilimento  cui  si   applica   un   programma
riconosciuto equivalente dalla Commissione delle Comunita' europee.".
  7.  All'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, dopo le parole  "Nei  depositi  frigoriferi"  sono  aggiunte  le
parole "e nei centri di reimballaggio autorizzati".
  8.  All'art.  18  del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, i
commi 1 e 2 sono soppressi ed il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, previo  parere
conforme  della  Commissione delle Comunita' europee, puo' consentire
deroghe per:
    a) le attrezzature ed  i  locali  dove  si  lavorano  stomaci  ed
intestini;
    b)  l'effettuazione  sistematica  della  ricerca  della morva nei
solipedi;
    c) il sezionamento  a  caldo  limitatamente  alle  condizioni  di
temperatura dei locali e delle carni;
    d)  i  requisiti  strutturali  e  funzionali  dei  laboratori  di
sezionamento  e  dei  depositi  frigoriferi   situati   nei   mercati
all'ingrosso.".
  9. All'art. 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, sono
aggiunti i seguenti commi 8, 9 e 10:
  "   8.   L'obbligo   di   riconoscimento   di  idoneita'  ai  sensi
dell'articolo 13 e l'obbligo di conformarsi alle esigenze strutturali
previste all'allegato I, capitolo I, non  si  applicano  ai  depositi
frigoriferi di capacita' limitata nei quali le carni fresche ed altri
prodotti  alimentari siano immagazzinati esclusivamente imballati; il
Ministro  della  sanita',  con   proprio   decreto,   definisce,   in
conformita'   ad   eventuali  disposizioni  comunitarie,  i  depositi
frigoriferi di capacita' limitata.".
  " 9. Il Ministero  della  sanita'  puo'  concedere,  previo  parere
motivato  della regione o provincia autonoma, ad uno stabilimento che
benefici della deroga di cui all'art. 14 e che possa  dimostrare  che
ha  iniziato a conformarsi ai requisiti fissati dal presente decreto,
ma che non potra' rispettare, per motivi che non gli sono imputabili,
il termine previsto, un periodo  supplementare  non  superiore  a  12
mesi.".
  "  10. Qualora uno stabilimento autorizzato ai sensi degli articoli
5 o 6  si  trovi  in  corso  di  sistemazione  secondo  un  piano  di
ristrutturazione  approvato  dal  servizio  veterinario  della unita'
sanitaria locale allo scopo di  accedere  al  riconoscimento  di  cui
all'art.  13,  la regione o provincia autonoma determina le quantita'
commercializzate da tale stabilimento  in  funzione  dello  stato  di
avanzamento dei lavori.".