IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, emanato in attuazione della direttiva 91/497/CEE che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE, e della direttiva 91/498/CEE, entrambe concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche; Vista la direttiva 95/23/CE che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche; Considerato che la direttiva 95/23/CE apporta modifiche tecniche alla direttiva 64/433/CEE come modificata dalle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE, attuate con il citato decreto legislativo n. 286/1994; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e' aggiunta la seguente lettera: " o) centro di reimballaggio: un laboratorio di sezionamento o un deposito frigorifero in cui si effettuano le operazioni di raggruppamento e/o di reimballaggio di carni confezionate destinate all'immissione sul mercato.". 2. L'art. 4 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e' modificato nel modo seguente: a) al comma 1, lettera f), il punto 1) e' cosi' sostituito: "1) da un documento di accompagnamento commerciale che deve: - essere rilasciato dallo stabilimento di spedizione; - oltre alle indicazioni previste all'allegato I, capitolo XI, punto 50, recare il la riproduzione prestampata del numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento riconosciuto e, per le carni congelate, recare chiaramente l'indicazione del mese e dell'anno di congelazione; - per le carni destinate alla Finlandia ed alla Svezia, recare una delle indicazioni previste all'allegato IV, parte IV, terzo trattino; - essere conservato dal destinatario per poter essere presentato all'autorita' competente, su richiesta di quest'ultima. Se si tratta di dati informatici, questi devono essere stampati a richiesta di detta autorita'."; b) al comma 1, lettera f), e' aggiunto il seguente punto 3): "3) da un attestato sanitario, da presentarsi su richiesta dell'autorita' competente dello Stato membro di destinazione, qualora le carni siano destinate ad essere esportate verso un Paese terzo dopo trasformazione. Le spese sostenute per tale attestato sono a carico degli operatori."; c) al comma 2 il testo della parte introduttiva e' sostituito dal seguente: " 2. Le pezzature di carni inferiori a quelle di cui al comma 1 o le carni disossate, siano esse confezionate o meno, devono:"; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3) Le frattaglie devono provenire da un macello o laboratorio di sezionamento riconosciuto e soddisfare le condizioni di cui ai commi 1 e 2."; e) al comma 4, lettera b), e' aggiunta la seguente frase: "In tal caso, il numero di riconoscimento veterinario deve figurare sul documento di accompagnamento commerciale."; f) e' aggiunto il seguente comma 7): " 7) Le carni fresche che sono disimballate e reimballate in uno stabilimento diverso da quello in cui sono state confezionate devono: a) rispondere ai requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4; b) essere disimballate e reimballate in un centro di reimballaggio che soddisfi i requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, riconosciuto ai sensi dell'art. 13.". 3. All'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, i commi 1, 2, 8 e 10 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: " 1. Gli impianti di macellazione di capacita' limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 13; essi possono macellare un massimo di 1.000 capi bovini equivalenti (UGB) all'anno e comunque non oltre 20 UGB alla settimana.". " 2. Un UGB corrisponde ad un capo bovino adulto o a due vitelli o ad un solipede o a cinque suini o a dieci ovini o caprini o a venti agnelli, capretti o suinetti di peso vivo inferiore a quindici chilogrammi.". " 8. Le carni prodotte negli impianti di cui al comma 1 devono essere riservate alla vendita diretta ai consumatori o ai dettaglianti, al sezionamento in impianti di cui all'art. 6 o alla trasformazione, esclusivamente nel territorio nazionale; esse devono essere accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale recante le indicazioni contenute sul bollo sanitario, documento che deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario della unita' sanitaria locale, e devono essere depositate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma e del punto 67 e del capitolo XV, punto 69, eccettuati i requisiti relativi alle carni fresche importate, e dei punti 71, 72 e 73.". " 10. Gli impianti di cui al comma 1 non in attivita' al 29 maggio 1994 ed in possesso dei requisiti di cui al comma 3 possono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'autorita' sanitaria competente secondo le vigenti disposizioni previo assenso della regione o provincia autonoma.". 4. All'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, sono aggiunti i seguenti commi 12 e 13: " 12. Entro il limite di 1.000 UGB all'anno di cui al comma 1 il veterinario ufficiale puo' consentire di derogare al limite settimanale previsto nello stesso comma per tener conto della necessita' di macellare gli agnelli ed i capretti nel periodo che precede le festivita' religiose a condizione di essere sempre presente all'atto della macellazione, che i requisiti in materia di igiene siano rispettati e che le carni non siano oggetto di congelamento prima dell'immissione sul mercato.". " 13. Previo conforme parere della Commissione delle Comunita' europee il Ministero della sanita' puo' autorizzare i macelli situati in zone che presentano particolari difficolta' di ordine geografico e di approvvigionamento a macellare 2.000 UGB all'anno.". 5. All'art. 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, i commi 1, 2, 5 e 7 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: " 1. I laboratori di sezionamento di capacita' limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 13; in essi possono essere prodotte carni disossate in quantita' non superiore alle cinque tonnellate a settimana ovvero l'equivalente di carni con osso.". " 2. I laboratori di cui al comma 1 devono essere in possesso almeno dei requisiti igienico-sanitari e strutturali di cui all'allegato II, capitolo I. Le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo V, capitolo VII, punto 38, capitolo IX - eccettuati i requisiti di temperatura del locale previsti al punto 46, lettera c) seconda frase - e capitolo X, punto 48 si applicano alle operazioni di deposito e sezionamento.". " 5. Le carni prodotte nei laboratori di cui al comma 1 devono essere riservate esclusivamente al mercato nazionale; esse devono essere accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale recante le indicazioni contenute nel bollo sanitario, documento che deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario della unita' sanitaria locale, e devono essere depositate e trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma, punto 67 e del capitolo XV, punto 69, eccettuati i requisiti relativi alle carni fresche importate, e punti 71, 72 e 73.". " 7. I laboratori di cui al comma 1 non in attivita' al 29 maggio 1994 ed in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'autorita' competente secondo le vigenti disposizioni previo assenso della regione o provincia autonoma.". 6. All'art. 9 del decreto legislativo 18 aprile 1994, numero 286, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, lettera b), dopo il termine "sarcosporidiosi" e' aggiunto "macroscopicamente evidente"; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma 6: " 6. Per quanto riguarda le carni destinate alla Finlandia ed alla Svezia si applicano le seguenti disposizioni: a) le spedizioni di carni sono sottoposte ad un test microbiologico a campione effettuato nello stabilimento di origine secondo le modalita' stabilite in sede comunitaria; b) il test di cui alla lettera a) non si effettua per le carni destinate ad uno stabilimento per essere pastorizzate, sterilizzate o per essere sottoposte ad un trattamento equivalente; fino al 1 gennaio 1998 si applicano le norme previste dal programma operativo applicato dalla Finlandia e dalla Svezia per quanto riguarda le carni originarie dagli stessi Paesi; c) il test di cui alla lettera a) non e' effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente dalla Commissione delle Comunita' europee.". 7. All'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, dopo le parole "Nei depositi frigoriferi" sono aggiunte le parole "e nei centri di reimballaggio autorizzati". 8. All'art. 18 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, i commi 1 e 2 sono soppressi ed il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, previo parere conforme della Commissione delle Comunita' europee, puo' consentire deroghe per: a) le attrezzature ed i locali dove si lavorano stomaci ed intestini; b) l'effettuazione sistematica della ricerca della morva nei solipedi; c) il sezionamento a caldo limitatamente alle condizioni di temperatura dei locali e delle carni; d) i requisiti strutturali e funzionali dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi situati nei mercati all'ingrosso.". 9. All'art. 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, sono aggiunti i seguenti commi 8, 9 e 10: " 8. L'obbligo di riconoscimento di idoneita' ai sensi dell'articolo 13 e l'obbligo di conformarsi alle esigenze strutturali previste all'allegato I, capitolo I, non si applicano ai depositi frigoriferi di capacita' limitata nei quali le carni fresche ed altri prodotti alimentari siano immagazzinati esclusivamente imballati; il Ministro della sanita', con proprio decreto, definisce, in conformita' ad eventuali disposizioni comunitarie, i depositi frigoriferi di capacita' limitata.". " 9. Il Ministero della sanita' puo' concedere, previo parere motivato della regione o provincia autonoma, ad uno stabilimento che benefici della deroga di cui all'art. 14 e che possa dimostrare che ha iniziato a conformarsi ai requisiti fissati dal presente decreto, ma che non potra' rispettare, per motivi che non gli sono imputabili, il termine previsto, un periodo supplementare non superiore a 12 mesi.". " 10. Qualora uno stabilimento autorizzato ai sensi degli articoli 5 o 6 si trovi in corso di sistemazione secondo un piano di ristrutturazione approvato dal servizio veterinario della unita' sanitaria locale allo scopo di accedere al riconoscimento di cui all'art. 13, la regione o provincia autonoma determina le quantita' commercializzate da tale stabilimento in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.".